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Ordinanza — n. 7714/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely repeating merit court's already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability for drug trafficking, but the court rejected these grounds as merely reproducing arguments already thoroughly examined and corrected by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to introduce new legal reasoning distinct from the merits judgment.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, t.u. stup.; Art. 87 t.u. stup.: Appeals in cassation are inadmissible when they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking liability cassation inadmissibility repetition of arguments merits court reasoning procedural costs award reati qualificati contro gli stupefacenti traffico di canapa sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, t.u. stup.
Art. 87 t.u. stup.
2 e 3, sulla non necessità, nel caso di specie, dell'accertamento tecnico del principio attivo della sostanza e sull'inesistenza dell'obbligo di avviso di cui all'art. 87 t.u. stup., non previsto per la mera analisi, e pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUINO PASQUALE nato a CORIGLIANO CALABRO il 26/06/1964 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; v Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, sulla non necessità, nel caso di specie, dell'accertamento tecnico del principio attivo della sostanza e sull'inesistenza dell'obbligo di avviso di cui all'art. 87 t.u. stup., non previsto per la mera analisi, e pag. 3, paragrafo 2, per gli elementi da cui desumere la destinazione della sostanza allo spaccio);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pres