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Ordinanza — n. 7710/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation as it falls outside statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued a lack of motivation regarding the absence of non-punishability causes, but the court noted this reason is not among the exceptions listed in the statute. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; arguments regarding lack of motivation on non-punishability causes are inadmissible as they fall outside the enumerated exceptions.

Parole chiave

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lack of motivation non-punishability causes admissibility of appeal Code of Criminal Procedure statutory grounds court costs inadmissible appeal rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCONE BRUNO nato a FOGGIA il 13/02/1993 avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore I PTidente Gianni Fi