Ordinanza — n. 7708/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 24/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea applicava ad Ivan Antonio Mosca - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi, venti giorni di reclusione e 12.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7708/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando che la decisione non avrebbe motivato quanto alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; sollecita, inoltre, la questione di legittimità costituzionale quanto all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che il ricorso in esame debba esser sottoscritto da un avvocato cassazionista, a pena di inammissibilità, per contrasto con gli artt. 111, comma 7, Cost. e 6, par. 3, lett. c), CEDU.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA IVAN ANTONIO nato a TORINO il 25/01/1990 avverso la sentenza del 24/06/2021 del GIP TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea applicava ad Ivan Antonio Mosca - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi, venti giorni di reclusione e 12.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando che la decisione non avrebbe motivato quanto alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; sollecita, inoltre, la questione di legittimità costituzionale quanto all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che il ricorso in esame debba esser sottoscritto da un avvocato cassazionista, a pena di inammissibilità, per contrasto con gli artt. 111, comma 7, Cost. e 6, par. 3, lett. c), CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3 Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in data 7/7/2021, quando era già entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n. 103, che - a decorrere dal 3/8/2017 - ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen. nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.
4. La norma richiamata, peraltro, non può esser sospettata di illegittimità costituzionale, come lamenta il secondo motivo di impugnazione. Questa Corte, infatti, ha più volte sostenuto - con indirizzo qui da ribadire - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (per tutte, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011).
5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il nsigliere este