Ordinanza — n. 7707/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGONE MICHELE nato a TRIGGIANO il 02/03/1993 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; lì Ritenuto che il ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello ed è manifestamente infondato, recando la sentenza una motivazione adeguata e non manifestamente illogica rispetto all'esercizio del potere discrezionale al proposito attribuito al giudice di merito, che non può essere sindacato in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud '1-i'ATO IN CI LEMA . 0 3 $,.• 11 ------- --- , ANCE
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7707/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud '1-i'ATO IN CI LEMA . 0 3 $,.• 11 ------- --- , ANCE