Ordinanza — n. 7703/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 5/3/2021, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 7/7/2020 dal Tribunale di Rimini, con la quale Hizer Hasanaj era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANAJ HIZER - C.U.I. 05HZBVS nato il 01/08/1991 c) avverso la sentenza delta/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5/3/2021, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 7/7/2020 dal Tribunale di Rimini, con la quale Hizer Hasanaj era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non conterrebbe adeguata motivazione con riguardo al diniego della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con atto del 29/10/2021, pervenuto il 2/11/2021, il difensore - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è stato fatto oggetto di rituale rinuncia, così da dover essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Ij C igliere estensore Il Presi