Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for reviewing merits and lacking merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing that a specific mitigating circumstance for cooperation should have been recognized and that the sentence was disproportionate. The court rejected these claims because the appeal merely re-evaluated the factual findings and sentencing without legal argumentation, which is prohibited in Italian cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 7, d.P.R. 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the substantive evaluation of facts or sentencing discretion, as such review is reserved for the trial courts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMA] ARTUR nato il 29/06/1973 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da Lamaj Artur nei confronti della sentenza del 1/12/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di cessione 12,100 chili di cocaina e 8,800 chili di eroina). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, sia a proposito del diniego della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, sia riguardo al giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante dell'ingente quantità, sia in ordine alla misura della pena, non essendo stato considerato che il ricorrente in sede di convalida dell'arresto aveva fornito il nome e il recapito telefonico del destinatario della droga che trasportava, posto che la mancanza di positivi sviluppi investigativi derivanti da tale informazione non era addebitabile al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo dell'atto d'appello e privo di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, essendo volto a sindacare sul piano delle valutazioni di merito i giudizi in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, e alla congruità del trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello ha escluso la riconoscibilità di detta circostanza attenuante in considerazione della non occasionalità della condotta, compiuta nell'ambito di un sistematico traffico internazionale di stupefacenti nel quale il ricorrente era pienamente inserito, e della irrilevanza delle informazioni fornite dal ricorrente, confermando il trattamento sanzionatorio, compreso il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, in considerazione della estrema gravità della condotta.
Si tratta di motivazione idonea e conforme agli indirizzi di questa Corte, sia in ordine alle condizioni per poter riconoscere detta attenuante, ossia l'effettiva utilità della collaborazione, sia riguardo ai criteri da seguire nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee e nella determinazione della pena, che il ricorrente ha censurato in modo generico ed esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, che non ha condiviso e di cui ha sollecitato una mera rivisitazione, non consentita in sede di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso.01;
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere esten