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Ordinanza — n. 7698/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7698/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7698/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO ONOFRIO nato a BARI il 17/05/1996 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta la violazione della legge penale ritenendo carente l'apparato motivazionale della sentenza con riguardo alle ragioni che hanno escluso la possibilità di applicare una pena che si attestasse sul minimo edittale; Considerato che tale motivo, afferente al trattamento punitivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha non illogicamente argomentato l'esercizio del potere discrezionale attribuitogli sul punto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7698/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO ONOFRIO nato a BARI il 17/05/1996 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta la violazione della legge penale ritenendo carente l'apparato motivazionale della sentenza con riguardo alle ragioni che hanno escluso la possibilità di applicare una pena che si attestasse sul minimo edittale; Considerato che tale motivo, afferente al trattamento punitivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha non illogicamente argomentato l'esercizio del potere discrezionale attribuitogli sul punto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena gravità della pena sanzioni penali pene condizionali riesame dell'entità pena punibilità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO ONOFRIO nato a BARI il 17/05/1996 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta la violazione della legge penale ritenendo carente l'apparato motivazionale della sentenza con riguardo alle ragioni che hanno escluso la possibilità di applicare una pena che si attestasse sul minimo edittale; Considerato che tale motivo, afferente al trattamento punitivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha non illogicamente argomentato l'esercizio del potere discrezionale attribuitogli sul punto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud O