Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for lack of motivation and erroneous application of criminal law, but the court found these grievances generic and unrelated to the specific sentencing request. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the narrow exceptions permitted by Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty; appeals failing these criteria are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MALVA NICOLA nato a PESCHICI il 22/02/1982 avverso la sentenza del 31/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAkralr—a—WinTaa udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce il vizio di mancanza della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che - a prescindere dall'assoluta genericità delle doglianze, che in alcun modo sono correlabili alle imputazioni oggetto di procedimento e che difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato - il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo R