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Ordinanza — n. 7694/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7694/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO NICOLA nato a PANTELLERIA il 02/12/1988 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta il vizio di motivazione, ritenendo carente l'apparato motivazionale della sentenza con riguardo alle ragioni che hanno escluso la possibilità di applicare una pena che si attestasse sul minimo edittale; Considerato che tale motivo, afferente al trattamento punitivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente neppure specificamente si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7694/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO NICOLA nato a PANTELLERIA il 02/12/1988 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta il vizio di motivazione, ritenendo carente l'apparato motivazionale della sentenza con riguardo alle ragioni che hanno escluso la possibilità di applicare una pena che si attestasse sul minimo edittale; Considerato che tale motivo, afferente al trattamento punitivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente neppure specificamente si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali formazione di una pena complessiva pena sproporzionata errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO NICOLA nato a PANTELLERIA il 02/12/1988 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta il vizio di motivazione, ritenendo carente l'apparato motivazionale della sentenza con riguardo alle ragioni che hanno escluso la possibilità di applicare una pena che si attestasse sul minimo edittale; Considerato che tale motivo, afferente al trattamento punitivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente neppure specificamente si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere