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Ordinanza — n. 7693/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7693/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7693/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALE EDUARDO nato a NAPOLI il 08/10/1969 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che le doglianze proposte in ricorso sull'affermazione di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, sugli elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva della fattispecie, e pagg. 3 e 4 sulla congruità della pena irrogata), e che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7693/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato, poiché all'imputato è stata applicata la contestata recidiva reiterata e specifica, sicché il reato si prescriverà non prima del 22 aprile 2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena adeguamento della pena revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALE EDUARDO nato a NAPOLI il 08/10/1969 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che le doglianze proposte in ricorso sull'affermazione di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, sugli elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva della fattispecie, e pagg. 3 e 4 sulla congruità della pena irrogata), e che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;

Considerato che il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato, poiché all'imputato è stata applicata la contestata recidiva reiterata e specifica, sicché il reato si prescriverà non prima del 22 aprile 2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud /r- ---- 4 / D