Ordinanza — n. 7692/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZO DOMENICO nato a CASERTA il 14/02/1987 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di violazione dei sigilli, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3, sull'apposizione al veicolo dei sigilli, e pag. 4, sulla violazione dell'obbligo di custodia in capo al ricorrente), e che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZO DOMENICO nato a CASERTA il 14/02/1987 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di violazione dei sigilli, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3, sull'apposizione al veicolo dei sigilli, e pag. 4, sulla violazione dell'obbligo di custodia in capo al ricorrente), e che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Presidente Gianni Filippo Reynaud abetta