Ordinanza — n. 7691/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALHOUM ACHRAF nato il 22/11/1987 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA Idato udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova, provvedendo sulla impugnazione proposta da Dalhoum Achraf nei confronti della sentenza del 31/5/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale de La Spezia, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90, ha rideterminato tale pena, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in 1 anno di reclusione e 2.000 euro di multa, quale aumento sulla pena inflittagli con altra sentenza del 20/5/2015 dal medesimo Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7691/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALHOUM ACHRAF nato il 22/11/1987 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA Idato udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova, provvedendo sulla impugnazione proposta da Dalhoum Achraf nei confronti della sentenza del 31/5/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale de La Spezia, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90, ha rideterminato tale pena, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in 1 anno di reclusione e 2.000 euro di multa, quale aumento sulla pena inflittagli con altra sentenza del 20/5/2015 dal medesimo Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento è preclusa, nel caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 202