Ordinanza — n. 7689/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenzà del 16/7/2021, la Corte di appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta ad Alessandro Scalambretti con la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli a data 16/6/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7689/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione circa la possibile applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAMBRETTI ALESSANDRO nato a ROMA il 20/02/1983 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenzà del 16/7/2021, la Corte di appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta ad Alessandro Scalambretti con la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli a data 16/6/2020.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione circa la possibile applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
3. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza prOnunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.
5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il C igliere est