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Ordinanza — n. 7679/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7679/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7679/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUKI MUSTAPHA nato il 09/04/1984 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 34774/2021 1.Con sentenza in data 8 giugno 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 17 novembre 2015 del Tribunale di Roma che aveva condannato Moustapha Louki alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 34774/2021 1.Con sentenza in data 8 giugno 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 17 novembre 2015 del Tribunale di Roma che aveva condannato Moustapha Louki alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup falsa dichiarazione della parte dipendenza da sostanze testimone a carico confessione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUKI MUSTAPHA nato il 09/04/1984 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 34774/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 8 giugno 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 17 novembre 2015 del Tribunale di Roma che aveva condannato Moustapha Louki alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato lamenta il vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una censura nuova rispetto all'appello, che ha avuto a oggetto solo il trattamento sanzionatorio e la recidiva, e generica perché non sottopone ad analisi critica gli argomenti della sentenza impugnata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì etta Ros• ' tNA, Pf\ - DE.PnSIT