Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7678/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7678/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7678/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SSARRAR JOUNES nato il 08/05/1991 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 34771/2021 1.Con sentenza in data 18 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 6 febbraio 2019 del Tribunale di Roma che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7678/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una generica censura che non si confronta affatto con la sentenza impugnata, che ha giustificato l'impossibilità del giudizio di prevalenza stante il limite dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., in presenza della contestata recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Peraltro, in tema di bilanciamento delle circostanze, non può non ricordarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il giudizio di equivalenza rientra nella discrezionalità del giudice ed è sufficientemente motivato con il ricorso a formule di stile (Cass., Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481-01).

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti riabilitazione assistenza riabilitativa dipendenza da sostanze successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SSARRAR JOUNES nato il 08/05/1991 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 34771/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 18 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 6 febbraio 2019 del Tribunale di Roma che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché le attenuanti generiche non gli erano state riconosciute in misura prevalente rispetto alla recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una generica censura che non si confronta affatto con la sentenza impugnata, che ha giustificato l'impossibilità del giudizio di prevalenza stante il limite dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., in presenza della contestata recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Peraltro, in tema di bilanciamento delle circostanze, non può non ricordarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il giudizio di equivalenza rientra nella discrezionalità del giudice ed è sufficientemente motivato con il ricorso a formule di stile (Cass., Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

RG 34771/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Et Presidente Ubalda Macrì li 6etta