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Ordinanza — n. 7677/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7677/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NUOROnel procedimento a carico di: MUSINA SALVATORE nato a ORGOSOLO il 01/08/1968 avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso proposto dal pubblico ministero, che contestano la correttezza della motivazione afferente al trattamento punitivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, laddove, come nella specie, sorretti da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o contraddittoria;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NUOROnel procedimento a carico di: MUSINA SALVATORE nato a ORGOSOLO il 01/08/1968 avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso proposto dal pubblico ministero, che contestano la correttezza della motivazione afferente al trattamento punitivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, laddove, come nella specie, sorretti da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o contraddittoria;

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena margine d'apprezzamento del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali gravità della pena sanzione sproporzionata sanzioni penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NUOROnel procedimento a carico di: MUSINA SALVATORE nato a ORGOSOLO il 01/08/1968 avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso proposto dal pubblico ministero, che contestano la correttezza della motivazione afferente al trattamento punitivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, laddove, come nella specie, sorretti da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o contraddittoria;

Considerato che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Ritenuto, in particolare, che i motivi di ricorso con cui si censura la concessione delle attenuanti generiche e il successivo bilanciamento in termini di equivalenza con le contestate aggravanti sono manifestamente infondati perché rientrano nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa le ragioni del riconoscimento e l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla condotta del reo, come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pagg. 7 e 8, senza che tale giudizio, relativo ai fatti di reato commessi, possa dirsi contraddittorio rispetto alla prognosi di pericolosità effettuata per l'applicazione della misura di sicurezza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynau