Ordinanza — n. 7673/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI DANIEL nato a ROMA il 02/08/1996 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdate-avv+st-a-ReTerti-; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 34724/2021 1.Con sentenza in data 18 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena finale a Daniel Bianchini a mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7673/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 34724/2021 1.Con sentenza in data 18 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena finale a Daniel Bianchini a mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI DANIEL nato a ROMA il 02/08/1996 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdate-avv+st-a-ReTerti-; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 34724/2021
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 18 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena finale a Daniel Bianchini a mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato presenta un ricorso personale nel quale lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.,è inammissibile, perché presentato dall'imputato personalmente in spregio dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 n. 103, che stabilisce che il ricorso dev'essere sottoscritto a pena d'inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consig