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Ordinanza — n. 7667/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7667/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18/6/2021, la Corte di appello di Torino riformava in punto di pena la pronuncia emessa il 6/10/2020 dal locale Giudice per le indagini preliminari, e così condannava Miracle Ebhomien alla pena di due anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e 12.000 euro di muta; allo stesso era contestato il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7667/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pronunciandosi proprio sulla pena da irrogare, la Corte di appello ha sottolineato innanzitutto che non poteva esser riconosciuta la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, attesa la riscontrata detenzione di 137,293 grammi netti di cocaina, dai quali poter ricavare 915 dosi medie singole. Di seguito, e senza alcuna contraddizione, la sentenza ha quindi ravvisato un eccessivo rigore nella pena applicata dal primo Giudice, evidenziando che il fatto - pur non di lieve entità, alla luce del numero di dosi medie ricavabili - non rivestiva comunque una particolare gravità, né con riguardo al dato ponderale, né relativamente alle altre caratteristiche del fatto.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena riduzione della pena tossicodipendenza sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBHOMIEN MIRACLE nato il 03/10/2000 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/6/2021, la Corte di appello di Torino riformava in punto di pena la pronuncia emessa il 6/10/2020 dal locale Giudice per le indagini preliminari, e così condannava Miracle Ebhomien alla pena di due anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e 12.000 euro di muta; allo stesso era contestato il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio; la Corte di appello, con argomento contraddittorio, avrebbe definito ora rilevante, ora non particolarmente grave il dato ponderale della sostanza stupefacente, e non avrebbe considerato ulteriori elementi - valorizzati nell'appello - che avrebbero giustificato una pena nel minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi proprio sulla pena da irrogare, la Corte di appello ha sottolineato innanzitutto che non poteva esser riconosciuta la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, attesa la riscontrata detenzione di 137,293 grammi netti di cocaina, dai quali poter ricavare 915 dosi medie singole. Di seguito, e senza alcuna contraddizione, la sentenza ha quindi ravvisato un eccessivo rigore nella pena applicata dal primo Giudice, evidenziando che il fatto - pur non di lieve entità, alla luce del numero di dosi medie ricavabili - non rivestiva comunque una particolare gravità, né con riguardo al dato ponderale, né relativamente alle altre caratteristiche del fatto.

In tale contesto, peraltro, la Corte ha mosso da una pena base (6 anni e 6 mesi di reclusione) di poco superiore al minimo edittale, ha applicato la massima riduzione per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e, quindi, la riduzione per la scelta del rito abbreviato; così da giungere, dunque, ad una pena finale assai prossima al minimo di legge e, dunque, non ulteriormente riducibile alla luce dei quantitativi di sostanza sequestrati.

4. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Il Co g 'ere estensore