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Ordinanza — n. 7665/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7665/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7665/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCLAFANI GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 18/05/1991 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato av artí;I udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha applicato a Giuseppe Sclafani, su sua richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7665/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura dì sicurezza.

Parole chiave

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sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sospensione di pena scarcerazione pena privativa della libertà remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCLAFANI GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 18/05/1991 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato av artí;I udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha applicato a Giuseppe Sclafani, su sua richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura dì sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggíamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro del tutto genericamente e in modo assertivo, la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento, ossia un motivo non consentito, con la conseguente manifesta infondatezza del ricorso.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il P