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Ordinanza — n. 7662/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the sentencing judge's qualification of an aggravating circumstance, arguing an error in legal characterization rather than a defect in the prosecution's request. The court ruled that such appeals are strictly limited to manifest errors of law, excluding mere evaluative disagreements or non-manifest legal mistakes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments based on the qualification of facts are admissible only for manifest errors of law, excluding general evaluative disputes.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code manifest error of law qualification of facts inadmissible appeal sentencing judgment reato grave di stupefacenti gravi addebiti penali gravi indizi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309 del 1990 per errata qualificazione del fatto, in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272619); Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIASI JON nato il 31/03/1992 avverso la sentenza del 23/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAI. • udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente con un unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 per errata qualificazione del fatto, in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Considerato, infatti, che nel caso di specie viene sostanzialmente contestata la sussistenza di una circostanza aggravante e che, tra l'altro, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto in sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Cons