Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defect of motivation is no longer a valid ground for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of motivation on Article 129 of the Code of Criminal Procedure is no longer permissible. The appellant argued the lower court failed to explain why acquittal was not granted, while the prosecution requested the application of statutory penalties for drug violations. The court ruled that only specific grounds such as legal qualification errors or the defendant's will are valid for cassation appeals against sentencing, rendering the defect of motivation inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal against sentencing is inadmissible if based solely on the defect of motivation regarding the non-granting of acquittal, as only specific grounds like legal qualification errors or the defendant's will are permitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ED DEBDOUBI ABDELJALIL nato il 30/08/1983 avverso la sentenza del 19/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAdato--avv-al-fe partì;- udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 34635/2021
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 19 luglio 2021 il GUP del Tribunale di Lucca ha applicato su concorde richiesta delle parti ad Abdeljalil Ed Debdoubi le pene di legge per plurime violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990).
2. L'imputato eccepisce il difetto di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez.
F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01). Peraltro, nel caso in esame il Giudice ha pure motivato sulle ragioni, rigorosamente ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
RG 34635/2021
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consiglie