Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7660/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming minor offense status for cocaine quantity due to procedural bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7660/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the arguments were merely repetitive of issues already properly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the finding that the cocaine quantity constituted a minor offense, arguing it could yield 387 doses. The court rejected this as an improper request for a re-evaluation of evidence outside the scope of the cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 comma 5 t.u. stup.; The cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts when the lower court has already provided logical and correct legal reasoning on the same points.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation review limits minor offense classification cocaine quantity assessment repetitive arguments bar procedural inadmissibility reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina falsificazione dei pesi e delle misure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 5 t.u. stup.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI NICOLO' nato a CHIARAVALLE il 10/10/1989 avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo all'illecita detenzione di un quantitativo di cocaina da cui potevano ricavarsi 387 dosi droganti; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, e che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filip