Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for insufficient motivation regarding penalty increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by two defendants inadmissible. The defendants challenged the sentencing judge's application of penalty increases for continued offenses, arguing insufficient motivation in the lower court's decision. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification, excluding general complaints about sentencing reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 51, L. 103/2017: Appeals against plea bargain sentencing are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation of request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general complaints about sentencing motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMINE SAID - C.U.I. 05H6ETV nato il 03/02/1987 SOIYT MOHAMED - C.U.I. 04CXQHU nato il 15/04/1994 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCOdato avvis_o_alle_part , udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecco ha applicato a Said Amine e a Mohamed Soiyt, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi richieste di 3 anni di reclusione e 14.000 euro di multa, in relazione ai reati continuati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 loro rispettivamente ascritti, commessi dal mese di aprile 2017 al mese di dicembre 2018 da parte di Amine e da aprile a dicembre 2018 da parte di Soiyt. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, lamentando la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 e 444, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., a causa della non corretta determinazione della pena, in particolare degli aumenti di pena per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della loro volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla misura della pena.
Si tratta di doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto dagli imputati. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere esten