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Ordinanza — n. 7655/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as criminal law complaints are barred in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7655/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the application of criminal law and the logic of the lower court's reasoning falls outside the scope of cassation review. The appellant argued for the suspension of the sentence, but the court noted that such complaints improperly request a re-evaluation of evidentiary sources rather than a check on legal correctness. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are limited to the review of legal correctness and cannot request a re-evaluation of evidentiary sources or challenge the logic of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal law review evidentiary sources legal correctness suspension of sentence procedural costs remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADAN OTTMAN nato il 15/06/1999 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; f/ Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di ricorso per cassazione, perché sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;

Ritenuto, inoltre, che la doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), con le cui argomentazioni il ricorrente neppure specificamente, e completamente, si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo R