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Ordinanza — n. 7649/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7649/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7649/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRONE FIORENZO nato a SALERNO il 09/08/1965 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, che sostanzialmente contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione della responsabilità del ricorrente per il reato di coltivazione di stupefacente commesso in concorso con la convivente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7649/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sul contributo attivo alla condotta illecita), che in ricorso neppure vengono specificamente contestati, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione al reato imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa divisione della proprietà partecipazione all'aumento dell'unione coniugale dipendenza da sostanze
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRONE FIORENZO nato a SALERNO il 09/08/1965 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, che sostanzialmente contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione della responsabilità del ricorrente per il reato di coltivazione di stupefacente commesso in concorso con la convivente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sul contributo attivo alla condotta illecita), che in ricorso neppure vengono specificamente contestati, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud lisa et Rosi AOC