Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7646/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7646/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7646/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGRAGUI ABDELKADER nato il 29/08/1976 avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdat-c-avvi-s-oal-le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 34408/2021 1.Con sentenza in data 5 maggio 2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti per due episodi rispettivamente di cessione e detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7646/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.,è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni della confisca.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei proventi di reato reati contro la sfera personale riservata uso del telefono cellulare alla guida confisca del veicolo a motore porto abusivo di armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGRAGUI ABDELKADER nato il 29/08/1976 avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdat-c-avvi-s-oal-le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 34408/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 5 maggio 2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti per due episodi rispettivamente di cessione e detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'apparecchio fotografico e dei telefoni cellulari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.,è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni della confisca.

Peraltro, nel caso in esame, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, la motivazione della confisca di due cellulari e del denaro (non risulta dalla sentenza la confisca della macchina fotografica) è ampia e immune da censure. Il Giudice ha infatti osservato che i cellulari erano stati usati per l'attività illecita e l'imputato si era rifiutato di comunicare i codici di sblocco. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

RG 34408/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore residente