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Ordinanza — n. 7645/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7645/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUTA BOGDAN ADRIAN nato il 10/02/1989 TUTA OVIDIU MADALIN nato il 22/05/1985 avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOito avviso alle par udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i ricorrenti deducono il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7645/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione motivi validi motivazione sufficiente circostanze attenuanti motivi medici sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUTA BOGDAN ADRIAN nato il 10/02/1989 TUTA OVIDIU MADALIN nato il 22/05/1985 avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOito avviso alle par udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i ricorrenti deducono il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere e