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Ordinanza — n. 7643/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7643/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7643/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCHIA PIERINO nato a COSENZA il 20/11/1966 avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; 4n, Ritenuto che i due motivi addotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto circa l'accertamento della qualifica di imprenditore individuale in capo all'imputato ed il suo riconoscimento quale autore dei fatti contestati, senza che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e limitandosi a generiche contestazioni sulla valutazione delle prove, abbia specificamente allegato - e documentato - un travisamento probatorio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura e diversa interpretazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale procedura di ricusazione ricorso per cassazione censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCHIA PIERINO nato a COSENZA il 20/11/1966 avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; 4n, Ritenuto che i due motivi addotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto circa l'accertamento della qualifica di imprenditore individuale in capo all'imputato ed il suo riconoscimento quale autore dei fatti contestati, senza che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e limitandosi a generiche contestazioni sulla valutazione delle prove, abbia specificamente allegato - e documentato - un travisamento probatorio;

Considerato, inoltre, che le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura e diversa interpretazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pres