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Ordinanza — n. 7636/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as ground challenging non-punishment cause is inadmissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7636/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code regarding the specific offense in question. The court rejected this because such challenges are not permitted in legitimacy proceedings and lack specificity, merely repeating arguments already properly evaluated by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 10 ter d.lgs. 74/2000: A challenge to the recognition of the cause of non-punishment is inadmissible in proceedings for the review of judgments for the purpose of legality.

Parole chiave

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cause of non-punishment legitimacy proceedings inadmissible appeal Article 131-bis Penal Code specificity requirement sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto pagamento di supplementi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 10 ter d.lgs. 74/2000
in ordine al reato previsto dall'art. 10 ter del d.lgs.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WASALAGEI SUMITH SUDANTHA nato il 09/04/1973 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la correttezza della motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ordine al reato previsto dall'art. 10 ter del d.lgs. 74/2000, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5, sul significativo superamento della soglia di punibilità, pari ad oltre il 12%, ritenuto ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore I.I. Presidente Gianni Filippo Reynaud thetta Ro