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Ordinanza — n. 7475/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7475/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORANI HENOC MACONNEN nato il 30'10/1984 avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7475/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORANI HENOC MACONNEN nato il 30'10/1984 avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale censure procedurali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento piano di esecuzione delle pene
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORANI HENOC MACONNEN nato il 30'10/1984 avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore I