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Ordinanza — n. 7470/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued against the lower court's finding of recidivism and the resulting prescription period extension, but these issues had already been thoroughly examined and rejected by the court of first instance. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal basis required for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the jurisdictional phase are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints jurisdictional phase recidivism denial prescription period extension vizi procedurali indigenza processuale non provata stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL DUCA VINCENZO nato a NAPOLI il 02/11/1976 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, che di motivato diniego di esclusione della recidiva, la cui sussistenza ha comportato il prolungamento dei termini di prescrizione del reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consiglie Il Preidnte Emilia Ann Ann DEPOSITATA tN .C.n