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Ordinanza — n. 7469/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints failing to challenge the violent conduct evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds relied on were merely complaints regarding factual evaluations rather than legal errors. The appellant argued against the court's finding of violent conduct, but the lower court had already thoroughly examined and rejected these points based on physical evidence of the suspect pushing officers and obstructing their vehicle. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict requirements for admissibility in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in the jurisdictional phase are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding factual evaluations or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints jurisdictional review violent conduct obstruction of justice verosimiglianza dei motivi d'asilo dichiarazioni inverosimili difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINES CARMELO nato a GELA il 06/12/1996 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno evidenziato la natura violenta della condotta oppositiva - l'imputato spingeva fisicamente gli agenti e ne ostacolava l'intervento tanto da essere costretti ad intervenire con la forza per caricarlo nell'auto di servizio - e quindi realizzando un concreto ostacolo al compimento dell'atto dell'ufficio che esula dalla mera protesta; ( analogamente è correttamente motivata ai fini del giudizio di gravità del fatto/ idoneo ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.,la gratuità della condotta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere e ensore Il Presidente Emilia Anna Gi Ann Criscuolo jP 0iT