Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7468/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts are mere complaints and already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely complaints regarding facts already thoroughly examined by the appellate court. The appellant argued against the conviction for the crime defined in Article 368 of the Penal Code, but these arguments were considered repetitive of previous legal assessments. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 368 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility mere complaints on facts repetitive arguments cassation Article 368 Penal Code procedural costs and fine motivi di cassazione allegazione motivata impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 368 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 368 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA FERDINANDO nato a GRAGNANO il 29/08/1955 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla configurabilità, nei fatti accertati, del delitto di cui all'art. 368 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PresidA te