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Ordinanza — n. 7467/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and improper recidiva argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a first-instance judgment regarding assault and recidiva, claiming factual errors in the evaluation of police statements and the classification of the injury. The court rejected these grounds, noting they constituted mere complaints on facts and improperly applied recidiva rules by ignoring the requirement for identical prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 63 c.p.: Appeals in cassation are inadmissible when based on mere complaints regarding factual evaluations or when the argument on recidiva fails to demonstrate the statutory requirement of identical prior convictions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints recidiva legal requirements assault conviction appeal procedural costs award censura dell'accertamento dei fatti censura formulata in modo carente motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 63 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILO LUCA nato a SASSARI il 12/09/1981 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 12 sulla configurabilità del reato di lesioni in relazione alla tipologia di escoriazione refertata all'agente di polizia) e della tipologia di recidiva contestata (quella reiterata) che non richiede la medesimezza, rispetto al reato per il quale si procede, dei reati per i quali sono intervenute sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere sten Il Presi e;rite Emilia Anna G orda Anna Cíliscuolo