Ordinanza — n. 7466/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARENA ANDREA nato a MESSINA il 20/08/1964 ALLIA DOMENICO nato a MESSINA il 21/08/1982 ALLIA FRANCESCO nato a MESSINA il 27/08/1968 GUGLIOTTA CARMELO nato a MESSINA il 29/02/1968 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi proposti da Andrea Arena, Francesco Allia, Domenico Allia e Carmelo Gugliotta non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 7466/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARENA ANDREA nato a MESSINA il 20/08/1964 ALLIA DOMENICO nato a MESSINA il 21/08/1982 ALLIA FRANCESCO nato a MESSINA il 27/08/1968 GUGLIOTTA CARMELO nato a MESSINA il 29/02/1968 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi proposti da Andrea Arena, Francesco Allia, Domenico Allia e Carmelo Gugliotta non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARENA ANDREA nato a MESSINA il 20/08/1964 ALLIA DOMENICO nato a MESSINA il 21/08/1982 ALLIA FRANCESCO nato a MESSINA il 27/08/1968 GUGLIOTTA CARMELO nato a MESSINA il 29/02/1968 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi proposti da Andrea Arena, Francesco Allia, Domenico Allia e Carmelo Gugliotta non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, in particolare, con riferimento ai ricorsi dell'Arena e di Francesco e Domenico Allia che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità quanto alla presenza degli imputati in viale Gazzi, luogo di commissione del reato di cui all'art. 340 cod. pen. mediante l'impedimento della circolazione di autobus e tram impegnati nel servizio di trasporto pubblico e individuazione del concreto contributo dei ricorrenti alla commissione del fatto; che analoghi rilievi valgono per il ricorso del Gugliotta, identificato, secondo la sentenza impugnata, all'esito della comparazione delle riprese video con i cartellini di identità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto e motivato diniego, in ragione della concreta dinamica della condotta illecita, protrattasi per ore, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere e sore Il Presidente Emilia Anna Gi Anna criuolo 7 DEPOSITATA IN CA.NC.n7