Ordinanza — n. 7465/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ANNA MARIA nato a BOLOGNA il 11/07/1959 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse in termini meramente apodittici, senza alcun reale ed effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ampia ed esaustiva in punto di responsabilità e di sussistenza dei reati ascritti all'imputata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ANNA MARIA nato a BOLOGNA il 11/07/1959 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse in termini meramente apodittici, senza alcun reale ed effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ampia ed esaustiva in punto di responsabilità e di sussistenza dei reati ascritti all'imputata;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ANNA MARIA nato a BOLOGNA il 11/07/1959 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse in termini meramente apodittici, senza alcun reale ed effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ampia ed esaustiva in punto di responsabilità e di sussistenza dei reati ascritti all'imputata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presinte Emilia Anna Giordano Anni Criscuolo DEPOSITATA 11°. ,72.-->IA -