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Ordinanza — n. 7462/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7462/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7462/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALEGNO ALBERTO nato a TORINO il 20/12/1952 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla configurabilità, nei fatti accertati, del delitto di cui all'art. 368 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 7462/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen.;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure cognizione del ricorso per cassazione legittimazione a contestare licenza domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALEGNO ALBERTO nato a TORINO il 20/12/1952 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla configurabilità, nei fatti accertati, del delitto di cui all'art. 368 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 febbraio 2022 Il Consigliere es ensore Il Presidente j „ Emilia Anna G