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Ordinanza — n. 7461/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7461/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRELLA LUIGI nato a TRIGGIANO il 27/12/1981 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste a discarico rispetto alle risultanze del verbale di arresto e che, secondo il ricorrente, integrerebbero il vizio di travisamento della prova.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRELLA LUIGI nato a TRIGGIANO il 27/12/1981 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste a discarico rispetto alle risultanze del verbale di arresto e che, secondo il ricorrente, integrerebbero il vizio di travisamento della prova.

Parole chiave

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asserzione difendibile carenza di legittimazione legittimazione a ricorrere censura formulata in modo carente impugnabilità della decisione di rinvio diritto a un difensore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRELLA LUIGI nato a TRIGGIANO il 27/12/1981 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste a discarico rispetto alle risultanze del verbale di arresto e che, secondo il ricorrente, integrerebbero il vizio di travisamento della prova.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11. febbraio 2022 Il Consigli estensore Il President Emilia Ann rdano Anna Cris iòlo