Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7460/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal grounds under Article 364 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7460/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Luigi Colleoni's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Colleoni challenged the Brescia Court of Appeal's decision regarding his criminal liability and sentencing under Article 131-bis of the Penal Code. The Court rejected the arguments as mere factual grievances that were already properly evaluated and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints Article 364 c.p.p. Article 365 c.p.p. interest of law criminal liability Article 131-bis legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLEONI LUIGI nato a BONATE SOPRA il 03/02/1951 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che di motivato diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di determinazione del trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della sua gravità oltre che di apprezzamento dei ricorrenti precedenti penali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere ensore Il P e 'dente Emilia Anna Aéind Criscuolo DEP° T A TA IN C.C;(