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Ordinanza — n. 7455/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7455/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7455/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPADONA BARTOLO nato a MESSINA il 05/12/1967 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 7455/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Parole chiave

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ammissione all'avvocatura carenza di legittimazione motivi di cassazione declinatoria di competenza godimento dei diritti civili legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
5, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPADONA BARTOLO nato a MESSINA il 05/12/1967 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere e nsore Il Presidente Emilia Anna Gird. no A na 'Criscuolo DLPO ,t'» ti Ai A IN e -ts,Nr.:L!_r_TA