Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds relied on were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than legal errors. The appellant argued against the court's rejection of a non-prosecution plea based on medical evidence of injuries, claiming the lower court erred in its assessment. The court ruled that such arguments were already fully examined and dismissed by the appellate judge with sound legal reasoning, rendering them inadmissible in this stage of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding factual findings or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERGOLA DOMENICO nato a PIAZZA ARMERINA il 26/03/1969 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e articolati attraverso una proposta di rilettura degli elementi di prova derivanti dal contenuto del referto medico che attestava la tipologia di lesioni riscontrate sulla persona offesa in occasione dell'aggressione patita per mano del ricorrente la cui sussistenza è stata, altresì, valorizzata dalla Corte per escludere, con argomentazioni non manifestamente illogiche e pertanto incensurabili in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la gravità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente Emilia Anna no Anna 1cuolo o E f, O SrATA .P44t 207/: