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Ordinanza — n. 7452/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere factual complaints not permitted in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7452/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than legal arguments. The appellant, Antonietta Salamone, challenged the lower court's assessment of her working hours in a labor dispute against Capo Faro s.r.l., arguing these facts were incorrectly evaluated. The court rejected this, noting that such factual disputes had already been thoroughly examined and dismissed with proper legal reasoning by the appellate judge, rendering the current petition impermissible under the law.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 365, co. 1 c.p.c.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints about factual findings or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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final review proceedings mere factual complaints inadmissible appeal labor dispute working hours assessment costi di fabbricazione diritto industriale industria pesante

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, n. 1 c.p.c.
Art. 365, co. 1 c.p.c.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SALAMONE ANTONIETTA nato a MILAZZO il 02/04/1967 nel procedimento a carico di: LO SCHIAVO ALESSANDRO nato a ROMA il 18/08/1975 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; esaminata altresì la memoria del Lo Schiavo del 12 gennaio 2022 che insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito circa l'orario di lavoro espletato da Antonietta Salamone nel procedimento relativo alla causa di lavoro che la opponeva a società "Capo Faro s.r.l."; v Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere esten re Il Presid9nte Emilia Anna Gior Anna driscuolo DEPOSgTA