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Ordinanza — n. 7451/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7451/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7451/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI SEBASTIANO nato a CATANIA il 13/08/1980 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in sede di rideterminazione del trattamento punitivo (per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 343 cod. pen.) ma valorizzando, ai fini della determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale la gravità della minaccia e, ai fini della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali a carico del ricorrente;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 343 cod. pen; Ordinanza — n. 7451/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 343 cod. pen.) ma valorizzando, ai fini della determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale la gravità della minaccia e, ai fini della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali a carico del ricorrente;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restituzione in pristino domanda di ricusazione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio vizi procedurali ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 343 cod. pen
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI SEBASTIANO nato a CATANIA il 13/08/1980 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in sede di rideterminazione del trattamento punitivo (per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 343 cod. pen.) ma valorizzando, ai fini della determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale la gravità della minaccia e, ai fini della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali a carico del ricorrente;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 febbraio 2022 Il Consiglier st e Il Preside Emilia Anna da no Anna Cscuolo DEPOSI