Ordinanza — n. 7448/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GUERINO nato a LUGO il 21/06/1997 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 e ss., sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla reiterazione della condotta, oggetto di uno specifico precedente ed alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanannen o del domicilio nonché al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione può essere discrezionalmente motivata dal giudice del merito valorizzando ogni aspetto del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, che, nel caso in esame, era palesata dai suoi precedenti penali);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 7448/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e ss., sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla reiterazione della condotta, oggetto di uno specifico precedente ed alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanannen o del domicilio nonché al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione può essere discrezionalmente motivata dal giudice del merito valorizzando ogni aspetto del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, che, nel caso in esame, era palesata dai suoi precedenti penali);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GUERINO nato a LUGO il 21/06/1997 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 e ss., sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla reiterazione della condotta, oggetto di uno specifico precedente ed alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanannen o del domicilio nonché al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione può essere discrezionalmente motivata dal giudice del merito valorizzando ogni aspetto del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, che, nel caso in esame, era palesata dai suoi precedenti penali);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consiglien stensore Il Pri2 dente Emilia Anna ano A a5riscuolo DEPOSITAT