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Ordinanza — n. 7444/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Prai Elio and Istoc Iulian inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment regarding false testimony, arguing specific factual points about their conduct and potential non-punishability. The court rejected these arguments because they constituted mere complaints on facts rather than legal issues suitable for cassation and merely repeated points already properly examined by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must raise admissible legal questions, and mere complaints on facts or repetition of issues already decided by the court of merits render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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false testimony cassation appeal inadmissible appeal mere factual complaints repetition of merits diritto di ottenere una decisione procedimento pregiudiziale riconoscimento di decisioni straniere

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 384 cod. pen.
3 della sentenza impugnata sulla idoneità della condotta ad integrare il delitto di falsa testimonianza e della insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.);
art. 384 cod. pen
3 della sentenza impugnata sulla idoneità della condotta ad integrare il delitto di falsa testimonianza e della insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRAI ELIO nato a CHIERI il 13/08/1954 ISTOC IULIAN nato a BRASOV( ROMANIA) il 01/10/1978 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano ( Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorsd non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata sulla idoneità della condotta ad integrare il delitto di falsa testimonianza e della insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Prsidente Emilia Anna Ihrdano Criscu