Ordinanza — n. 7442/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI GOTTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/09/1973 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanamento del domicilio);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 7442/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanamento del domicilio);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI GOTTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/09/1973 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanamento del domicilio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere est re Il Presidente / Emilia Anna Gior An a/Criscuolo -/ 7 DEPOS TA-FA IN CANCEL