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Ordinanza — n. 7442/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7442/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI GOTTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/09/1973 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanamento del domicilio);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 7442/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanamento del domicilio);

Parole chiave

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motivi di revisione difetto di motivazione verosimiglianza della persecuzione censura formulata in modo carente allegazioni insufficientemente motivate motivi probatori

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
3, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanamento del domicilio);
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI GOTTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/09/1973 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanamento del domicilio);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere est re Il Presidente / Emilia Anna Gior An a/Criscuolo -/ 7 DEPOS TA-FA IN CANCEL