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Ordinanza — n. 7440/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7440/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7440/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNOCCI MASSIMILIANO nato a ROMA il 17/11/1979 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7440/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g.

Parole chiave

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denuncia mendace censura dell'accertamento dei fatti mancanza di credibilità dichiarazioni contraddittorie mancata prova di parzialità ammissione del pubblico ministero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNOCCI MASSIMILIANO nato a ROMA il 17/11/1979 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi e del gesto dell'imputato che, armato di un vetro costituito dal un collo di bottiglia rotta e colpendo con pugni e calci l'auto di servizio, si opponeva alla sua identificazione: una condotta che, pertanto, non si è esaurita nella mera ingiuria, offensiva dell'onore e del prestigio dei destinatari risolvendosi, invece, nella limitazione della libertà psichica degli operanti mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario altresì che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g.

11. febbraio 2022 Il Consiglier estensore Il Presid rite Emilia Ann rdano Anna criscuolo DEPOS TATA IN CN A MÀR 2022, 1L CAN