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Ordinanza — n. 7438/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7438/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7438/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADIUTORI RIZIERO nato a PALIANO il 29/04/1965 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, conclusione che va qui ribadita e non adeguatamente contrastata con la memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADIUTORI RIZIERO nato a PALIANO il 29/04/1965 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, conclusione che va qui ribadita e non adeguatamente contrastata con la memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza;

Parole chiave

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domanda di ricusazione censura dell'accertamento dei fatti ricusazione fondata esclusione del testimone ripristino dello statuto di rifugiato domanda d'asilo di rom
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADIUTORI RIZIERO nato a PALIANO il 29/04/1965 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, conclusione che va qui ribadita e non adeguatamente contrastata con la memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nella valutazione degli elementi ricostruttivi della responsabilità del ricorrente sul punto delle condotte appropriative oggetto di contestazione (cfr. pag. 3 e ss. della sentenza impugnata che partendo a ritroso rispetto all'ultima condotta, certificata dal sistema di videosorveglianza ne ha, senza cadute logiche e sulla scorta di precisi dati fattuali, ricostruito la responsabilità anche con riferimento ai pregressi illeciti rifornimenti di carburante prelevati con la carta aziendale dell'amministrazione penitenziaria e destinati all'autovettura privata dell'imputato); anche con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di peculato - piuttosto che di quella di abuso di ufficio - le conclusioni dei giudici del merito si rivelano incensurabili essendo conclamata la condotta di appropriazione del carburante prelevato e non una mera condotta distrattiva o mero abuso nell'uso della carta di credito; incensurabili anche le determinazioni in merito al trattamento punitivo perché calibrato alla concreta gravità dei fatti, tradottisi in numerosi prelievi illeciti di carburante;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere tensore Il Presidente Emilia Ann o Anna Crispolo DEPOStTATA IN C