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Ordinanza — n. 7437/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7437/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7437/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATUZZI PASQUALE nato a NAPOLI il 01/04/1976 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7437/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATUZZI PASQUALE nato a NAPOLI il 01/04/1976 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena censure procedurali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATUZZI PASQUALE nato a NAPOLI il 01/04/1976 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g.\,_ febbraio 2022 Il Presidente Anna C iscuolo DEPOSI