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Ordinanza — n. 7436/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7436/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of intent regarding a violation of residence restrictions, but the Court rejected these claims as mere factual complaints. The Court ruled that such arguments were already adequately examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction, as the Court of Cassation cannot re-evaluate facts already decided by the lower courts.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints interest of law Corte di Cassazione retrial of facts assenza di persecuzione verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE VINCENZO nato a NAPOLI il 09/09/1979 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla sussistenza del dolo, essendo irrilevanti, a fonte della volontarietà e consapevolezza di violare la prescrizione di permanenza in casa, i concreti motivi che determinavano la condotta e l'intenzione dell'imputato di non allontanarsi definitivamente dall'abitazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere nsore Il P " Ii 4 sidente Emilia Anna Criscuolo / DEPO